Pace fiscale: cartelle esattoriali già impugnate, cause chiuse dai giudici per il condono approvato dal Governo. Contano i ruoli inviati all’esattore tra il 2000 e il 2010.
La sanatoria delle cartelle esattoriali inferiori a mille euro inizia a dare i propri frutti. Anche dal giudice di Pace. Perché se è vero che al 31 dicembre 2018 tutti i ruoli iscritti tra il 2000 e il 2010, di importo non superiore a mille euro, saranno automaticamente cancellati dall’Agente della Riscossione – per cui gli stessi contribuenti non dovrebbero più ricevere diffide per tali debiti – è anche vero che già da oggi si possono ottenere i primi benefici. E questo perché la cosiddetta “Pace fiscale” è già legge. Un decreto legge, per l’esattezza, come tale immediatamente efficace prima ancora della conversione da parte del Parlamento. Questo significa che, non solo per le tasse, ma anche per multe e bollo auto c’è già la sanatoria anche dai giudici. La conferma arriva da una recente sentenza del giudice di pace di Afragola.
Nella causa, avanzata qualche mese prima da un contribuente che aveva impugnato una cartella esattoriale per omesso versamento di contravvenzioni stradali, il magistrato onorario ha ritenuto di chiudere il giudizio per il venir meno dell’interesse a impugnare (in termini tecnici si dice «cessata materia del contendere»). In buona sostanza, poiché la cartella sarebbe stata annullata direttamente per legge non c’era più ragione di decidere in merito alla sua legittimità.
La novità della pace fiscale sta proprio in questo: non è una rottamazione (perché il debito viene cancellato interamente, non solo in parte), né una rinuncia alle liti (perché ad essere annullate saranno tutte le cartelle, anche quelle pienamente legittime). Si tratta di una sanatoria, un condono, una totale cancellazione. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di capire quali sono i presupposti di questo beneficio e come fare per ottenerlo.
Condizioni per ottenere la sanatoria delle cartelle sotto mille euro
La nuova sanatoria approvata dal Governo non richiede alcuna istanza da parte del contribuente: saranno gli stessi computer dell’esattore a dover “cancellare” tutti i debiti dei contribuenti che rispondono a questi due requisiti:
- ruolo emesso tra il 2000 e il 2010;
- ruolo non superiore a mille euro, comprensivo di sanzioni e interessi.
Attenzione: si parla di ruoli e non di cartelle. Come avevamo già spiegato in Pace fiscale: condonate le cartelle anche di importo superiore a mille euro, ben potrebbe succedere che, all’interno della stessa cartella, venga richiesto il pagamento di più ruoli, tra loro autonomi, il cui totale supera mille euro. Ad esempio, se la cartella dovesse esigere il versamento di bollo auto, multe stradali, Irpef, Imu, Tasi e Tari e ciascuno di questi importi dovesse risultare inferiore a 1.000 euro, ma sommati tra loro dovessero raggiungere il tetto di legge, la cartella sarà annullata in automatico. Non bisogna quindi fare l’errore di andare a pagare cartelle di diverse migliaia di euro poiché queste potrebbe essere in tutto o anche solo in parte non dovute. Certo, chi paga dopo il 24 ottobre 2018, data in cui la pace fiscale è entrata in vigore, avrà diritto al rimborso dei soldi o all’imputazione degli stessi ad altri debiti non scaduti. Invece, chi ha pagato prima non può sperare nella restituzione.
Sanatoria cartelle sotto mille euro dal giudice di pace
Chi invece ha presentato ricorso, come nel caso avvenuto ad Afragola, potrà contare sulla cessazione del giudizio. Nel caso di specie un contribuente aveva chiamato in causa l’Agenzia delle Entrate e il Comune di Savona chiedendo l’annullamento del debito per prescrizione, sostenendo di non aver mai ricevuto le relative notifiche e di aver proposto una istanza di sgravio rimasta inevasa. Il giudice di pace, rilevata la «immediata applicabilità» del Dl fiscale n° 119/18, in vigore dal 24 ottobre scorso ha invece optato per la cancellazione della causa. Secondo il Gdp «l’annullamento previsto per legge del debito, opera con efficacia immediata e determina fin da subito, la inesigibilità del credito mentre la sua cancellazione, è differita per motivi tecnico contabili, alla data del 31.12.2018».
«La ratio della disposizione – si legge nella sentenza in commento – è sicuramente quella di eliminare il contenzioso relativamente a crediti molto datati ed esigui per i quali non siano intervenute, tempestivamente, le procedure coattive di riscossione». E «la disposizione, adottata con Dl che benchè provvisorio, in attesa che intervenga la legge di conversione, ha forza di legge, deve ritenersi pienamente efficace e va applicata». Il credito diventa dunque immediatamente «inesigibile» mentre la «cancellazione» vera e propria scatterà solo a fine anno. «Solo le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto restano definitivamente acquisite [dallo Stato] mentre per quelle versate dalla data di entrata in vigore del decreto è previsto un regime di imputazione per i debiti inclusi nella definizione agevolata prima del versamento, un altro per quelli scaduti o in scadenza e uno ulteriore di rimborso».
È vero che «manca una specifica disposizione intervenuta a regolare le situazioni sorte anteriormente e quindi anche quelle relativamente alle quali pende un processo al momento della entrata in vigore del decreto»; tuttavia il DL afferma con forza «il principio generale che il processo quando ne siano venute meno le ragioni, deve concludersi con una pronuncia che dichiari cessata la materia del contendere». (Redazione)